SCARICA IL DL 18/2o “SALVA ITALIA”
Ieri notte è stato reso noto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 18/20 “recante le misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID- 19”, il testo integrale di 72 pagine lo trovate allegato alla presente, proviamo ad esaminare gli articoli di maggiore interesse per il Terzo Settore:
Art. 22- Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga
Questo articolo apre la possibilità anche ai datori di lavoro del Terzo Settore, previo accordo anche in via telematica con le organizzazioni sindacali, di richiedere alle Regioni e Provincie autonome trattamenti di cassa integrazione in deroga per un periodo non superiore alle nove settimane. Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (significa che continuano a maturare anzianità e contribuzione previdenziale anche se non versata dal datore di lavoro), l’accordo sindacale non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti.
I trattamenti di cassaintegrazione possono essere richiesti, per i dipendenti in forza alla data del 23/02/2020, e sono concessi con decreto delle Regioni e delle Provincie autonome e subordinati dal limite di spesa che il D.L. fissa in 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020. Questo significa che prima vengono richiesti più probabilità ci sono che la cassaintegrazione venga accettata, vale l’ordine cronologico di arrivo, presumibilmente la cifra complessiva sarà redistribuita per regione anche se al momento il D.L. non lo prevede. Il pagamento della cassaintegrazione avviene in maniera diretta al lavoratore da parte dell’INPS, il datore di lavoro è obbligato a comunicare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento. Se si decide di utilizzare questo strumento come Auser dobbiamo garantire ai lavoratori la differenza retributiva tra stipendio e cassaintegrazione, non è un obbligo legislativo è una raccomandazione di buon senso.
Art. 27- Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Tutte le misure di indennità previste per i lavoratori in contratto di collaborazione non si applicano a chi è titolare di pensione o iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Art. 35- Disciplina in materia di Terzo Settore
Questo articolo fa slittare i termini per l’approvazione dei bilanci dal 30 aprile al 31 ottobre 2020, questa deroga vale per tutte le associazioni iscritte al registro ONLUS e per le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.
Art. 61- Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Le disposizioni di sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte dei sostituti di imposta, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria si applicano anche alle ONULS, alle odv e aps iscritte ai registri nazionale, regionali e delle provincie autonome.
I versamenti senza sanzioni possono essere versati entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020.
Art. 66- Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
Per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali in favore di associazioni senza scopo di lucro, per azioni finalizzate a contenere l’emergenza COVIC-19, spetta una detrazione d’imposta sul reddito pari al 30% per un importo non superiore a 30.000 euro.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa le erogazioni sono deducibili integralmente dal reddito ai fini delle relative imposte nazionali e regionali.
Art. 73- Semplificazione in materia di organi collegiali
Le associazioni private anche non riconosciute che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute di videoconferenza possono riunirsi, secondo tali modalità, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché sia data adeguata pubblicità delle sedute, secondo le modalità individuate da ciascun ente.
Questo articolo consente ai nostri organi di controllo di poter deliberare anche in videoconferenza, come struttura nazionale nei prossimi giorni vi proporremo le modalità che come Auser decideremo di attuare.
Il decreto legge entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Un Caro saluto e ancora grazie
Enzo Costa